La definizione nel titolo di questo articolo, tratta dal Canone 924 (paragrafo 3) del Codice Pio-benedettino pubblicato da papa Benedetto XV nel 1917, è rimasta invariata nel Codice di diritto canonico promulgato nel 1983 da papa Giovanni Paolo II: “Il vino deve essere naturale, del frutto della vite e non alterato”.
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