
La locuzione latina alter ego (“un altro io”) indica un sostituto di una persona, autorizzato ad agire per conto e in rappresentanza della persona di cui fa le veci, oppure un altro sé, una seconda personalità all’interno di una stessa persona, con caratteristiche nettamente distinte dalla prima.
Noi andremo a trattare il primo caso in quanto abbiamo avuto modo assistere, in ben più di un’occasione, su comportamenti identici all’alter ego.
E’ bene ricordare a chiunque ritenga essere l’alter ego di qualcuno che la sostituzione di persona è punibile per legge, nella fattispecie attribuirsi qualità appartenenti ad altri (ad esempio, una professione, uno status particolare, ecc.).
Quello che riportiamo è un fatto di cronaca al quale hanno assistito diverse persone. Dunque in occasione di una Lectio Divina, presso la Parrocchia di Santa Maria a Coverciano, una persona, ha preso le veci del parroco per redarguire un parrocchiano che stava per esprimere la propria opinione.
Premettiamo che ogni persona presente aveva una quantità di minuti, non ben precisata dal parroco, pertanto c’é chi si è dilungato oltre il tempo complessivo, ma alcuno di essi è stato redarguito, salvo una sola persona.
Colui che si è sostituito nella funzione di Parroco responsabile di essere colui coordina la Lectio Divina, è un Diacono; tale persona, a parte la ineducazione di interrompere, ha anche intimato il parrocchiano con la frase: “Sbrigati che Don XX è stanco e non ha tempo di ascoltare oltre”. Questo è quanto riferito da un testimone presente all’accaduto.
Quanto sopra rientra in due reati ben precisi, entrambi da Codice Penale. Il primo è sostituirsi al Parroco per redarguire il partecipante ed il secondo è l’intimidazione.
Lasciamo a chi legge ogni commento.