
Il demonio sta imperversando nella parrocchia di Santa Maria a Coverciano in Firenze; le ultime pratiche in dispetto del luogo sacro sono l’urina sul sagrato e davanti al tabernacolo, gli atti osceni come la giovane donna con i capezzoli turgidi dopo la santa comunione.
Nel primo caso, cioè urinare dentro e fuori del luogo sacro, la condotta non richiede un evento in senso naturalistico (ad esempio lo sconcerto di chi assista), e dunque configura un’ipotesi di reato di pericolo astratto, in cui è sufficiente che vi sia la mera possibilità che altri scorgano ciò che si sta compiendo.
La visibilità degli atti va quindi valutata ex ante, in relazione al luogo, all’ora ed alle modalità del fatto.
Tale forte anticipazione della soglia del penalmente rilevante si compensa con la necessità di un rigoroso accertamento, da parte del giudice, dell’oscenità dell’atto.
Nel secondo caso, invece, cioè quello della donna con i capezzoli turgidi dopo la santa comunione, è un reato di atti osceni all’interno peraltro di un luogo abitualmente frequentato da minori; pertanto, ai sensi dell’art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse.
La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione.
L’oscenità di un comportamento è carattere intrinseco agli atti, di cui questo si compone, e che si qualificano per la loro contrarietà obiettiva al comune sentimento del pudore, anche se abbiano la durata di attimi e possano sfuggire alla percezione e alla valutazione di terzi.
E’ opportuno che i parroci vigilino sui comportamenti di talune persone e, qualora avvertiti di tali situazioni agiscano affinché non si ripetano, altrimenti concorrono al reato e sono punibili anch’essi penalmente.
Fonte giuridica
brocardi.it